L’imposta municipale propria (IMU), introdotta nel 2012, è stata ridisciplinata dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 739-783, legge n. 160/2019).
Il tributo è dovuto per il possesso (art.1, comma 740, della legge n. 160 del 2019) di:
- fabbricati, escluse le abitazioni principali (le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 sono soggette ad IMU anche se abitazioni principali),
- aree fabbricabili,
- terreni agricoli.
L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale.
- fabbricati, escluse le abitazioni principali (le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 sono soggette ad IMU anche se abitazioni principali),
- aree fabbricabili,
- terreni agricoli.
L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l'autonomia impositiva della regione Friuli-Venezia Giulia (nella quale si applica l’IMIS e, dal 1° gennaio 2023, l'ILIA - art. 1, commi 834 e 835, legge n. 197/2022) e delle province autonome di Trento e di Bolzano (nelle quali si applicano l'IMIS e l'IMI).